La riforma Monti-Fornero,ha apportato significative modifiche in materia pensionistica.
Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia le nuove disposizioni hanno inciso in particolare sulle donne del settore privato per le quali è stato previsto l’innalzamento dell’età pensionabile. E’ stato inoltre parificato il requisito minimo di contribuzione – pari a 20 anni – finora diversificato tra soggetti del sistema retributivo/misto e soggetti del sistema contributivo.
In sostituzione della pensione di anzianità è stata introdotta la  nuova pensione anticipata. Viene pertanto abolito il sistema delle cosiddette “quote”, restando per il futuro il solo canale della massima anzianità contributiva.
Sono state abolite le finestre d’accesso alla pensione.  Le finestre mobili continueranno ad applicarsi solo per coloro che andranno in pensione con la previgente normativa (vedi apposita sezione “A chi si applica la previgente normativa”).
E’ stata prevista l’applicazione del c.d. “pro quota contributivo” per tutti i trattamenti pensionistici. Secondo questo meccanismo, a partire dal 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità, è calcolata secondo il metodo di calcolo contributivo. Viene di fatto abolito il metodo di calcolo interamente retributivo.
Viene introdotto il principio per cui il proseguimento del lavoro dopo il raggiungimento dell’età necessaria per la pensione di vecchiaia è incentivato fino all’età di 70 anni. Viene infatti prevista l’applicazione dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione con il metodo contributivo anche oltre i 65 anni e fino ai 70 anni di età.
Viene confermata ed estesa l’applicazione del meccanismo di adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici.
L’adeguamento verrà applicato per la prima volta nel 2013 (tre mesi in più sui requisiti anagrafici della pensione di vecchiaia e sul requisito contributivo per la pensione anticipata) ), poi ogni tre anni fino al 2019, dopo di che l’adeguamento diventerà biennale. Questo adeguamento si applicherà anche ai soggetti c.d. derogati dalle nuove norme sull’accesso a pensione che continuano ad applicare i requisiti previsti dalla previgente normativa.
  1. Lav. dip. pubblici e privati, autonomi e parasub

    ► Pensione di vecchiaia
    ► Pensione Anticipata
    ► Pensione Anticipata Quota 100
    ► Pensione di anzianità “Opzione donna”
    ► Assegno ordinario di invalidità
    ► Pensione di inabilità
    ► Pensione privilegiata
    ► Pensione di reversibilità/indiretta
    ► Pensione supplementare
    ► Supplemento di pensione / Quote aggiuntive

  2. A chi si applica la previgente normativa

    Per alcune situazioni non si applicano le nuove disposizioni in materia di diritto a pensione introdotte dalla manovra Monti ma continua ad applicarsi la previgente normativa sia in materia di diritto a pensione che di decorrenza (applicazione delle finestre).
    Gli incrementi per aspettativa di vita, così come ridefiniti dalla manovra, saranno applicati anche a queste situazioni così come troverà applicazione il sistema del pro quota contributivo per il calcolo delle anzianità contributive maturate a partire dal 2012.

    SALVAGUARDIA DEL DIRITTO

    Lavoratori in possesso dei requisiti di età e/o contribuzione per il diritto alla pensione entro il 31.12.2011
    La manovra prevede espressamente una norma di salvaguardia per tutti i lavoratori che possono far valere entro la data del 31.12.2011 i requisiti di età e/o contribuzione previsti dalla vecchia disciplina per il diritto alla pensione di vecchiaia/anzianità.
    Ai fini dell’applicazione della norma di salvaguardia – che consente l’accesso alla pensione secondo la vecchia disciplina sia per il diritto, sia per le finestre – occorre avere esclusivamente riguardo alla maturazione entro il 31.12.2011 dei requisiti di età e/o contribuzione richiesti per il diritto alla pensione ai sensi della previgente normativa indipendentemente dal fatto che la decorrenza della pensione sia stabilita – proprio per effetto delle finestre – in data successiva al 31.12.2011. Non ha alcun riguardo né la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, né la presentazione della domanda entro la medesima data del 31.12.2011. Il lavoratore in possesso al 2011 dei requisiti per il diritto sia alla pensione di anzianità che alla pensione di vecchiaia delle varie forme pensionistiche a pensione, può chiedere all’Ente previdenziale di appartenenza il rilascio della relativa certificazione. E’ peraltro bene sottolineare che, sul piano giuridico la certificazione del diritto alla pensione non ha un valore assoluto di certezza dei diritti acquisiti. Nell’ambito di questa norma di salvaguardia, la certificazione del diritto a pensione rilasciata al lavoratore assolve esclusivamente una funzione di informazione “dichiarativa” e non ha, pertanto, carattere costitutivo del diritto.

  3. Pensioni internazionali

    Il sistema comunitario di previdenza e assistenza sociale è disciplinato dai Regolamenti Comunitari e dalle Convenzioni bilaterali, entrambi negozi giuridici di diritto internazionale.
    I Regolamenti Comunitari disciplinano in modo completo la sicurezza sociale nei rapporti tra i Paesi dell’Unione Europea, lo Spazio Economico Europeo e la Svizzera i lavoratori sono assicurati ai fini previdenziali e assicurativi nel Paese in cui svolgono attività lavorativa in modo da usufruire delle forme di tutela previste per i cittadini dello Stato nazionale. La normativa comunitaria di sicurezza sociale è immediatamente e direttamente applicabile sul territorio dei 28 Paesi che fanno parte dell’Unine Europea. . Tali Regolamenti sono regolati dal prinicipio della territorialità dell’obbligo assicurativo per cui
    I Regolamenti Comunitari n. 1408/1971 e n. 547/1972 costituiscono un sistema che assicura al lavoratore migrante (subordinato o autonomo) la conservazione dei propri diritti previdenziali maturati nei periodi di lavoro all’estero. La parità di trattamento sul territorio tra i cittadini nazionali e comunitari, la totalizzazione di tutti i periodi di assicurazione e di contribuzione maturati nel Paesi membri al fine del conseguimento del diritto alle prestazioni, la trasferibilità e l’esportabilità delle prestazioni per richiedere l’erogazione del trattamento pensionistico presso l’istituto del paese dove si elegge residenza, l’unicità della legislazione applicabile per evitare che il lavoratore sia assoggettato a più sistemi di sicurezza sociale sono i principi fondamentali su cui si basa il sistema di sicurezza sociale designato dai Regolamenti. I Regolamenti pertanto intendono eliminare ogni discriminazione tra cittadini di nazionalità diversa, rendere esigibili i diritti previdenziali mediante la possibilità data al lavoratore di poter sommare tutti i contributi versati nei Paesi membri e di poter esportare in tutto il territorio dell’Unione i propri diritti acquisiti, assoggettare il lavoratore a un unico sistema di sicurezza sociale.
    Dal 1° maggio 2010, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri della Unione europea, sono state sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento CE n. 883/2004 e dal regolamento di applicazione CE n. 987/2009. In casi determinati è previsto che si continuino ad applicare i regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72. I nuovi regolamenti comunicati si applicano anche alla Svizzera dal 1° aprlie 2012. Dal 1° giugno 2012 i nuovi regolamenti si applicano anche ai tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
    Il Regolamento Comunitario n. 859/2003 in materia di sicurezza sociale ha esteso l’applicazione dei precedenti Regolamenti anche «ai cittadini di Paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, nonché ai loro familiari e superstiti, purchè siano in situazioni di soggiorno legale nel territorio di uno Stato membro e si trovino in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all’interno di un solo Stato membro». Il Regolamento 859/2003 comporta pertanto la sostanziale equiparazione dei cittadini di paesi terzi ai cittadini migranti comunitari che si spostano all’interno dell’Unione Europea per motivi di lavoro. Affinchè si determini l’equiparazione è necessario che il cittadino di un paese terzo abbia soggiornato e lavorato regolarmente in almeno due stati membri.

    Le Convenzioni bilaterali sono accordi stipulati con paesi non comunitari ed estranei allo Spazio economico europeo che hanno come oggetto il riconoscimento dei rispettivi regimi di sicurezza sociale per i lavoratori migranti (subordinati e autonomi)

    [3] . Con la stipula della Convenzione bilaterale gli Stati contraenti si assumono l’obbligo di instaurare e coordinare un regime di assicurazioni sociali con carattere di reciprocità che garantisca la libera circolazione della manodopera. Le Convenzioni bilaterali per essere operanti nell’ordinamento interno dello Stato devono essere ratificate da una legge ordinaria.

 

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