La tutela della maternità è regolamentata dal D.Lgs. del 26.3.2001, n. 151: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, e sue successive modifiche e integrazioni.
Il Patronato Ital Uil si propone di fornire alcune utili informazioni riguardo questa importante attività di tutela anche alla luce delle innovazioni intervenute, affinché le lavoratrici e i lavoratori interessati e coloro che operano in questo settore, siano a conoscenza dei diritti sanciti dalla legge e possano esercitarli.
Il Decreto legislativo n. 80/2015, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, che rivede alcuni articoli del T.U. n. 151 riguardo i congedi di maternità/paternità al fine di sanare ed estendere le tutele per particolari tipi di lavoro con ampliamenti del diritto genitoriale. Il provvedimento interviene inoltre sull’istituto dei congedi parentali riguardo i criteri di fruizione e di indennizzabilità, sulle adozioni e affidamenti prevedendo condizioni più favorevoli in analogia con quelli spettanti al figlio biologico, e su altri importanti aspetti.
( Le tabelle sono aggiornate e valide per il periodo 1 luglio 2022 – 30 giugno 2023)
Tab.19 | Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili. |
Tab.20a | Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile). |
Tab.20b | Nuclei monoparentali (*) senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile) (*) Richiedente celibe\nubile, separato\a, divorziato\a, vedovo\a, abbandonato\a, straniero\a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato. |
Tab.21a | Nuclei senza figli, con i soli coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili). |
Tab.21b | Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, abbandonato/a), senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili). |
Tab.21c | Nuclei familiari (*) senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile) (*) Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote. |
Tab.21d | Nuclei monoparentali (*) senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote ( in cui solo il richiedente sia inabile) (*) Richiedente celibe\nubile, separato\a, divorziato\a, vedovo\a, abbandonato\a, straniero\a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato. |
Che cosa è
L’Assegno al nucleo familiare è una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge. Dal 1988 ha sostituito gli assegni familiari.
L’importo dell’assegno è erogato in base ai componenti del nucleo e al reddito degli stessi. I limiti di reddito vengono rivalutati annualmente.
A chi spetta
A tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai cassintegrati, ai soci di cooperative, ai pensionati.
Spetta anche ai lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione separata, che non sono assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non sono pensionati.
Sono esclusi i lavoratori autonomi dell’agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta il vecchio “assegno familiare”.
Il nucleo familiare
Il nucleo familiare da considerare, sia per l’individuazione del reddito sia per la determinazione dell’importo dell’assegno, è composto da: il pensionato ex dipendente o dal lavoratore dipendente che richiedono l’assegno; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli ed equiparati di minore età o maggiorenni se inabili.
Dal 1° gennaio 2007, oltre i soggetti sopra indicati, fanno parte del nucleo familiare anche i figli ed equiparati con più di 18 anni e meno di 21, se apprendisti o studenti, a condizione che nella famiglia vi siano almeno 4 figli di età minore di 26 anni compiuti.
Sono equiparati ai figli i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/99, vanno inclusi tra essi anche i nipoti minorenni dei quali risulti la vivenza a carico dei nonni; tuttavia, dal momento che la sentenza parla di minorenni, l’equiparazione dei nipoti a figli viene meno con il compimento del 18° anno di età, così che non entrano nel nucleo familiare, ai fini dell’assegno, i nipoti maggiorenni inabili né quelli apprendisti o studenti in caso di nucleo numeroso, né i nipoti fra i 18 e 26 anni possono rilevare ai fini della numerosità del nucleo.
La condizione di vivenza a carico è verificata col mantenimento abituale da parte dei nonni, in presenza dell’impossibilità dei genitori di provvedervi perché sprovvisti di reddito.
In ogni caso, se orfani di entrambi i genitori, non coniugati e senza diritto alla pensione ai superstiti, fanno parte del nucleo familiare anche i nipoti, i fratelli e le sorelle del richiedente se sono minorenni o inabili.
Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona nei seguenti due casi:
quando si tratti di orfano (minorenne o maggiorenne inabile) di entrambi i genitori, titolare di pensione ai superstiti e senza contitolari;
quando si tratti di coniuge superstite (anche in questo caso minorenne o maggiorenne inabile) titolare di pensione ai superstiti e senza contitolari.
L’assegno al nucleo familiare spetta anche a titolari di pensioni categoria PSO.
Il reddito
I redditi da prendere in considerazione sono quelli conseguiti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno da tutti i soggetti che, alla stessa data del 1° luglio, si trovano a comporre il nucleo familiare.
Redditi da considerare:
redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF (compresi quelli a tassazione separata, quelli prodotti all’estero, l’assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato, ad eccezione della quota destinata ai figli)
redditi di qualsiasi natura, compresi, quando siano complessivamente di importo superiore a euro1.032,91 :
i redditi esenti da imposta (es. pensioni sociali, borse di studio, assegni erogati agli invalidi civili)
i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva (es. interessi bancari e postali, interessi da BOT o CCT)
i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell’IRPEF (es. vincite del lotto o di altri giochi a premi)
Redditi esclusi dal computo:
trattamenti di fine rapporto, comprese le anticipazioni
arretrati delle integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti quello di erogazione
l’assegno per il nucleo familiare e ogni altro trattamento di famiglia – indennità a ciechi parziali e sordi prelinguali
pensioni tabellari a militari di leva vittime di infortunio
pensioni di guerra
rendite INAIL
indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ciechi civili e pensionati INPS di inabilità
assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato
indennità di trasferta, per la parte non soggetta ad IRPEF.
La somma dei redditi da lavoro dipendente e da pensione o da altre prestazioni previdenziali non deve essere inferiore al 70% del reddito familiare complessivo.
La domanda
La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata in via telematica all’INPS.
Il diritto alla prestazione si prescrive entro 5 anni. Pertanto, in caso di richiesta per gli anni passati, le somme a titoli di arretrati spettano per gli ultimi 5 anni a decorrere dalla di domanda.
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